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Cambio gomme invernali obblighi e sanzioni

Il Codice della Strada introduce l’obbligo di effettuare il cambio delle gomme invernali sia sulle auto che sui mezzi pesanti, secondo quanto prescritto dall’art. 6 riguardo la legge n.120 del 29 luglio 2010. Sono poi gli enti che gestiscono le singole tratte ad emettere le ordinanze specifiche e quindi decidere se imporre tal obbligo, segnalandolo sulla strada con gli appositi cartelli che indicano le catene da neve obbligatorie; tale imposizione parte proprio dal punto in cui viene posizionato il segnale.

Caratteristiche

La regola generale cita che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre 2020 fino al 15 aprile 2021. La normativa dichiara che in questo periodo bisogna essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli oppure di pneumatici invernali che siano idonei alla marcia sul ghiaccio o sulla neve. Esiste una direttiva del Ministero dei Trasporti che prevede una deroga che permette di installare i suddetti dispositivi da un mese prima all’entrata in vigore, cioè dal 15 ottobre, e di disinstallare gli stessi entro un mese dopo la fine dell’obbligo, quindi il 15 maggio. La legge vale per i veicoli a 4 ruote quindi auto, tir e mezzi pesanti. Il Codice della Strada prescrive la regola a livello nazionale, anche se poi i vari enti che gestiscono le strade e le autostrade possono prevedere delle differenze.

Sanzioni

Non rispettare l’obbligo di circolare con gomme termiche oppure con catene a bordo dal 15 novembre, sulle strade dove è previsto, comporta il rischio di dover pagare una sanzione amministrativa. Le multe sono salate possono variare da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati, quindi le autostrade, le strade extraurbane principali o assimilate.

Il conducente dell’auto sorpreso senza gomme invernali o senza catene da neve a bordo viene obbligato a fermarsi, secondo quanto prescritto dall’art. 192, oppure può proseguire la sua marcia solamente nel momento in cui ha dotato il mezzo dei dispositivi antisdrucciolevoli, previsti per la guida su strade gelate o innevate nella stagione invernale. Quando non viene rispettato l’ordine, oltre alla multa di 84 euro, è prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. L’agente può quindi imporre il fermo del veicolo finché non lo si mette in regola. E, in città, si potrebbe essere anche accusati di guida pericolosa, con altri 39 euro di sanzione e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Non deve essere soltanto il timore di imbattersi in una sanzione il motivo per cui munire la propria auto dei mezzi prescritti, ma si tratta anche di una questione di sicurezza. Gli pneumatici da neve sono creati con una mescola speciale, tasselli con incavi più profondi e lamelle poste sul battistrada, che permettono un’aderenza maggiore al manto stradale e quindi riducono gli spazi di frenata, i consumi e il rumore dovuto dall’attrito sull’asfalto.

Le gomme per tutte le stagioni

Chiariamo che gli unici pneumatici considerati invernali al 100% sono quelli che portano il simbolo del fiocco di neve tra i tre picchi sul fianco, nella normativa internazionale chiamato three peak mountain snowflake. In tutti gli Stati europei, e quindi anche in Italia, si possono usare anche le gomme con l’etichetta M+S, che significa Mud+Snow, cioè fango e neve.

Per quanto riguarda gli pneumatici quattro stagioni, chiamati anche all weather o all season, sono quelli che si collocano tra gli estivi e gli invernali, hanno un battistrada di altezza intermedia e offrono una buona aderenza sull’asfalto sia asciutto che bagnato. Si possono usare anche d’inverno solo se hanno la sigla M+S sul fianco. Sono molto diffuse già da anni in America e oggi trovano largo impiego anche in Europa. Inizialmente venivano usate solo sui mezzi commerciali, oggi vengono scelte sempre più anche sulle auto medio-piccole con prestazioni non estreme. Garantiscono una buona guidabilità sia d’estate che d’inverno, le maggiori critiche dei conducenti che le utilizzano riguardano la frenata su strada asciutta e la tenuta in curva.

Catene da neve: obblighi e particolarità

Le catene da neve sono considerate la soluzione alternativa e non complementare agli pneumatici invernali. Si tratta di dispositivi antisdrucciolevoli che permettono una maggiore aderenza su strade innevate, che devono comunque necessariamente essere conformi alle normative di riferimento. Le catene da neve devono, oltretutto, essere compatibili con le gomme su cui devono essere installate, che non devono essere pneumatici invernali.

Questo tipo di dispositivi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, su tutte e quattro se si tratta di un veicolo a trazione integrale, in presenza di neve. Secondo alcuni test fatti sulla frenata e sulla partenza, non si è rilevato un vincitore assoluto tra le gomme da neve e le catene, tutto dipende dalle condizioni della strada e ovviamente anche dalle esigenze del guidatore che decide quale mezzo utilizzare. Generalmente si consiglia di usare le catene per percorrere strade ghiacciate e/o salite, è la soluzione più sicura. Si devono montare al momento opportuno e togliere immediatamente quando le condizioni dell’asfalto non sono più ideali al loro impiego.

Obbligo di gomme invernali per le moto

Il Ministero dei Trasporti, con la Circolare interpretativa n. 12424-DIV3-C, ha voluto chiarire alcuni punti riguardanti l’utilizzo di pneumatici invernali sulle moto. Da quel che si evince dal testo, ciclomotori e motocicli possono montare nel periodo invernale pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla Carta di Circolazione, senza dover modificare i dati di omologazione degli stessi. Detto ciò, si possono montare le gomme da neve sulla moto, senza appunto superare la velocità massima consentita, altrimenti si rischiano guai seri, anche con l’assicurazione. Per quanto riguarda gli scooter che non raggiungono i 130 km/h, in realtà, il Ministero non si è espresso, come nemmeno per i ciclomotori che non possono superare i 45 km/h; per questi mezzi quindi si consiglia di montare gomme M+S con codice di velocità identico a quello riportato sul libretto.

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